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D.M. 08/06/2001Art. 11. Presentazione della domanda 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con bando di gara da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua annualmente i limiti temporali per la presentazione delle domande e definisce le risorse disponibili per il relativo esercizio finanziario, nonchè le modalità di calcolo dei punteggi della graduatoria. Nel bando vengono definiti altresì il modello delle domande di contributo e la relativa documentazione, nonchè le istruzioni per la redazione del programma e dei relativi costi. 2. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata, completa della documentazione prevista, dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero dal soggetto delegato nel caso di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, al comune ed all'A.S.L. competenti entro e non oltre il termine fissato dal bando di gara di cui al comma 1, pena la decadenza della domanda. Art. 12. Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni 1. Ai fini dell'ammissibilità dei programmi il comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, effettua l'istruttoria e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione o la reiezione dei programmi presentati, sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente con domanda formalmente completa. 2. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1, il comune competente, avvalendosi degli enti facenti parte delle conferenze di servizi per le attività estrattive, ove previste, valuta la compatibilità del piano di coltivazione ordinario con il programma presentato, affinchè l'intervento non venga inficiato dalla coltivazione ordinaria. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, acquisiti i relativi atti istruttori e verificatone l'esito, previo parere della commissione consultiva di cui al comma 4, formula la graduatoria dei programmi agevolabili secondo i seguenti criteri di priorità a) iniziative in ambienti di lavoro con sospensione dell'attività per provvedimenti dell'autorità di vigilanza b) indice infortunistico accertato dall'I.N.A.I.L. dell'area nella quale ricade l'iniziativa c) numero delle unità lavorative complessive direttamente interessate dall'intervento. 4. Per la verifica della conformità dei programmi presentati agli obiettivi della Legge e per la ammissibilità e congruità delle relative spese esposte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale del parere di una commissione consultiva composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzione di presidente, da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante di ogni regione interessata. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni, emana il Decreto di concessione dell'agevolazione, determinandone l'entità per ciascun intervento. 6. Con il Decreto di cui al comma 5 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonchè la revoca o l'interruzione dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza. Art. 13. Variazione del programma dei lavori 1. In casi particolari, le variazioni dei programmi dei lavori delle attività ammesse a contributo, operate in base a motivate scelte tecniche, che non mutino gli obiettivi dei programmi approvati e non comportino aumenti della spesa complessiva, sono autorizzate su richiesta del soggetto beneficiario, e previa approvazione del comune competente, in conformità al parere dell'A.S.L., dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 14. Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 5 è effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può concedere su richiesta dell'interessato, all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Il relativo saldo è effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento. 2. Entro novanta giorni dalla data di completamento del programma il beneficiario trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento. Copia della relazione tecnica finale è trasmessa al comune interessato ed all'A.S.L. competente, che entro i successivi sessanta giorni esprimono, per gli aspetti di rispettiva competenza, un parere sulla conformità del programma realizzato al progetto approvato e sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti. Art. 15. Accertamenti e revoche 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri stabiliti con successivo Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati, avvalendosi delle competenti autorità di vigilanza. 3. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca dei benefici concessi in caso di a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 10 per la realizzazione del programma c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa e della re lazione tecnica finale entro i termini di cui all'art. 14, comma 2 d) mancata o parziale realizzazione del programma e) mancata restituzione di quanto erogato e non dovuto. 4. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 3, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 308 |
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